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L’articolo 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 obbliga il Datore di Lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Il CEC opera in qualità di Soggetto Abilitato riconosciuto dai Ministeri competenti, all’effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature di lavoro quali apparecchi di Sollevamento cose, materiali e idroestrattori a forza centrifuga - Gruppo SC, Sollevamento persone - Gruppo SP, Attrezzature a pressione - Gruppo GVR.

Il CEC è autorizzato a svolgere le attività di cui sopra nelle seguenti regioni:

Tabella Regioni

 

>> Perché rivolgersi al CEC:

Il CEC può garantire, grazie alla presenza del proprio personale su tutto il territorio Nazionale, un servizio efficiente atto a soddisfare le esigenze dell’Utilizzatore, mettendo a disposizione la competenza tecnica e l'esperienza maturata dai propri Ispettori nell’ambito delle attrezzature di lavoro. Il CEC è in grado di fornire un adeguato supporto nell’espletamento delle attività, nell’analisi e nella risoluzione di eventuali criticità.